Etichettatura ambientale
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Etichettatura ambientale

Cresce sempre di più l’attenzione del consumatore verso le caratteristiche green dei prodotti che acquista. Parallelamente, cresce l’esigenza di assicurare una corretta informazione non solo del prodotto ma anche del suo packaging.

E’ importante conciliare gli spazi dedicati a queste informazioni con il branding ed il vissuto del prodotto. Questo passaggio deve trasformarsi in un’opportunità e i nostri creativi sono pronti alla sfida.

Il Decreto Legislativo 116 del 03/09/2020 rende obbligatoria l’etichetta ambientale, inserendo importanti novità allo scopo di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio del packaging, diventando obbligatoria l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio. (fonte Conai)

A seguito delle disposizioni contenute nel Decreto Milleproroghe 2021, Cosa cambia? 

VERSIONE ATTUALMENTE IN VIGORE

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VERSIONE IN VIGORE DAL 31/12/ 2021

 

 

È stata sospesa l’applicazione di una parte della norma creata con l’intento di obbligare i produttori ad applicare un’etichetta ambientale su tutti gli imballaggi che vengono immessi in commercio, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio. La sospensione, fino al 31 dicembre 2021,

Rimane invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (siano essi primari, secondari o terziari), la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 97/129/CE.

La sospensione sembra derivare dalle richieste di Confindustria e di molte altre associazioni che, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di apporre l’etichetta ambientale degli imballaggi nel settembre 2020, hanno proposto con urgenza un regime transitorio di diciotto mesi che consentisse ai produttori e agli utilizzatori di imballaggio di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi obblighi previsti dalla norma. Questa esigenza era stata segnalata anche nelle Linee Guida per l’etichettatura ambientale di Conai.

rimane quindi obbligatorio indicare in etichetta:

tipologia di imballaggio (scritta per esteso o mediante una rappresentazione grafica), per esempio: flacone, bottiglia, vaschetta, etichetta, lattina…

identificazione specifica del materiale (codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure, ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica), per esempio: PET(1), ALU(41), PAP(21), PP(5), C/PAP(84)

• Vengono sospesi ( fino al 31 dicembre 2021) gli obblighi di riportare in etichetta:  

la famiglia di materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti si raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

 

 

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